In linea generale, le ASL sono civilmente responsabili per i danni conseguenti alle prestazioni rese dai MMG e dai PLS.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 24 del 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), infatti, è stato accolto e cristallizzato un orientamento giurisprudenziale secondo cui le ASL rispondono dei danni cagionati dai MMG-PLS a terzi.

Più precisamente, l’art. 7 di tale Legge, stabilisce al primo comma che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.

Il secondo comma del citato art. 7 precisa anche che “La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.

Già precedentemente la giurisprudenza si era espressa sul punto. Con la sentenza n. 6242 del 2015, la Cassazione aveva sovvertito il precedente orientamento (che considerava i MMG-PLS come liberi professionisti e l’ASL come mero organizzatore del servizio) stabilendo che: “L’ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 c.c., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge”. Lo stesso principio è stato poi ribadito dalla stessa Cassazione più di recente, con la sentenza n. 14846/2024.

Secondo la Corte, la scelta del medico convenzionato da parte degli utenti avviene sulla base di un elenco di formato dalla ASL con dei MMG-PLS che hanno concluso una convenzione. La prestazione sanitaria erogata dal medico viene pertanto considerata come l’esecuzione concreta di una preesistente obbligazione derivante dalla legge: una obbligazione di assistenza medico-generica le cui conseguenze gravano esclusivamente sul SSN (quindi sulla ASL) e non sul MMG-PLS.

In altre parole, la responsabilità della ASL trova allora il suo fondamento nel rischio insito nell’utilizzazione di terzi (i MMG e i PLS) nell’adempimento di una propria obbligazione ex artt. 1218 e 1228 del Codice civile.

Secondo tale condivisibile impostazione, l’ASL risponde a titolo contrattuale delle condotte dei MMG-PLS convenzionati che hanno cagionato un danno ai propri pazienti. Ciò significa che i pazienti che chiedono un consulto al proprio MMG-PLS concludono un contratto cd. di “spedalità” con l’ASL che, per adempiere regolarmente alla propria obbligazione, si avvarrà di un professionista sanitario. Di conseguenza, il paziente danneggiato potrà rivolgersi direttamente all’ASL per ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui dovesse subire un danno a causa di una condotta colposa del MMG-PLS che ha eseguito la prestazione. Trattandosi di responsabilità “contrattuale”, inoltre, il paziente avrà 10 anni dal momento in cui si è manifestato il danno per agire in giudizio e chiedere il risarcimento.

Quali sono le implicazioni di tale inquadramento giuridico per il MMG-PLS?

Il terzo comma dell’art. 7 della Legge Gelli stabilisce che “L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.

Questo significa che, nei casi in cui il MMG-PLS opera in convenzione, la sua responsabilità sarà di tipo extracontrattuale, rispondendo egli ex art. 2043 del Codice civile dei danni cagionati ai propri assistiti per colpa grave.

La responsabilità extracontrattuale o “aquiliana”, a differenza di quella contrattuale, sorge tutte le volte in cui, in assenza di un contratto, un soggetto cagioni a un altro un “danno ingiusto” a causa di una propria condotta dolosa o colposa. Nel caso di specie, tutte le volte in cui il MMG-PLS cagiona al paziente un danno a causa di un proprio comportamento connotato da dolo o colpa.

Secondo quanto disciplinato dalla Legge Gelli, pertanto, il paziente potrà decidere di agire anche (o solo) nei confronti del MMG-PLS. In questo caso, però, potrà farlo solo entro 5 anni dal momento in cui si è manifestato il danno e dovrà dimostrare: (i) la condotta del medico; (ii) il danno ingiusto; (iii) il nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso; (iv) il dolo o la colpa del medico.