Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce a ogni soggetto la possibilità di affidarsi a un medico di medicina generale (MMG) per l’assistenza sanitaria e le prime cure.

Più precisamente, per i bambini di età sino a sei anni il SSN garantisce l’affidamento a un medico specializzato nella tutela della salute durante l’infanzia e l’età evolutiva: il pediatra di base o di “libera scelta” (PLS).

Tale figura, come detto, è obbligatoria per tutti i bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni; è, invece, facoltativa per i bambini tra i 6 e i 14 anni. Superata tale età, i ragazzi saranno affidati a un MMG. La presa in carico dei bambini appena nati e, in particolare, entro le prime due settimane di vita, assicura che ogni bambino sia affidato a un PLS che possa seguire la sua crescita e il suo stato di salute.

L’assistenza sanitaria medica pubblica può essere erogata esclusivamente dai professionisti sanitari dipendenti o convenzionati operanti nelle unità sanitarie locali o nel Comune di residenza del cittadino: anche se, quelli convenzionati, sono scelti dal cittadino in base ad elenchi di medici selezionati dalle ASL.

Come affermato dalla Corte di Cassazione (n. 27988/2017), il MMG-PLS è un Pubblico Ufficiale che, “svolge l’attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private convenzionate”.

I PLS, al pari dei MMG, sono professionisti sanitari che prestano assistenza sanitaria sul piano nazionale e sono i soggetti con cui i pazienti, normalmente, hanno il primo contatto e che si occupano di prevenire, diagnosticare e trattare le patologie che possono influenzare la salute fisica, mentale ed emotiva dei propri assistiti. Intervengono autonomamente, oppure indirizzano il paziente verso i medici specialisti quando la questione richiede particolari approfondimenti o competenze.

Tra i compiti affidati ai PLS sono inclusi:

dalla nascita fino ai 14 anni (se i genitori decidono di continuare con l’assistenza del PLS tra i 6 e i 14 anni); in questo caso, il PLS deve monitorare la crescita del bambino e assicurarsi che venga sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie; tale assistenza è, chiaramente, assicurata nei limiti dell’orario di lavoro del PLS;
del proprio assistito, con particolare riferimento a nutrizione, sicurezza, sviluppo del comportamento, gestione di problemi comuni dell’infanzia come il sonno, l’alimentazione e il pianto, oltre a una corretta informazione in merito alla prevenzione degli infortuni e alle pratiche sanitarie corrette;
nel caso in cui si rendano necessarie visite specialistiche.

Trattandosi quindi di professionisti sanitari che hanno un rapporto diretto con i propri assistiti, quando ci si trova di fronte a un’emergenza pediatrica che richiederebbe l’intervento a domicilio del PLS, quest’ultimo è obbligato a intervenire?

Come anticipato, infatti, il PLS rappresenta il primo contatto del paziente ed è responsabile di decidere il piano di cura necessario a risolvere il problema rappresentato, oltre a dover decidere quale specialista coinvolgere nel caso di specie. Ciononostante, possono verificarsi delle emergenze e il PLS deve sapere come affrontarle.

La reperibilità del PLS può variare in base alle normative regionali del SSN e agli accordi locali tra i professionisti sanitari.

Secondo quanto affermato dal Ministero della Salute e dal SSN lo studio professionale di un PLS deve essere accessibile ai suoi assistiti per cinque giorni alla settimana, generalmente dal lunedì al venerdì. Questo assicura che ci sia una disponibilità regolare e prevedibile per le visite pediatriche durante la settimana lavorativa. È, inoltre, richiesto che lo studio sia aperto per almeno due fasce orarie al mattino o al pomeriggio ogni settimana per offrire flessibilità sia ai PLS sia alle famiglie, per poter accedere alle visite ambulatoriali in momenti diversi della giornata.

Generalmente, è il PLS che stabilisce i propri orari di lavoro e li comunica alla propria Azienda Sanitaria Locale (ASL) di riferimento.

In sintesi, il pediatra lavora durante le ore diurne nei giorni feriali e, in alcuni casi, per un breve periodo la mattina nei giorni prefestivi e sabato. Al di fuori di questi orari, comprese le notti, i fine settimana e i giorni festivi, la Guardia Medica Pediatrica fornisce copertura, assicurando che ci sia sempre un medico disponibile per emergenze o necessità urgenti.

In particolare, per le emergenze, il PLS deve fornire ai genitori dei propri assistiti tutte le informazioni su come accedere ai servizi di emergenza pediatrica, nel caso in cui non sia egli stesso reperibile.

Con riferimento, invece, alle visite a domicilio, nell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) è previsto che sia lasciata alla discrezionalità del PLS la valutazione della necessità dell’intervento domiciliare, condizionandolo in special modo alla “non trasportabilità” dell’assistito. Al punto 2 articolo 31 del vigente ACN si legge, infatti: “la visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria secondo la valutazione del Pediatra, avuto riguardo alla non trasportabilità dell’ammalato, deve essere eseguita di norma”.

Il PLS, quindi, non è obbligato a effettuare visite a domicilio. Ma ci sono delle regole:
il PLS deve comunicare ai genitori del proprio assistito le modalità di contatto e, in caso di assenza, le alternative predisposte per garantire la prima assistenza in caso di necessità;
il PLS deve valutare in concreto l’urgenza e l’intrasferibilità dell’assistito (ad esempio, in caso di sospetta malattia contagiosa e diffusiva, qualora lo studio medico non sia dotato di sala d’attesa separata, o non sia attuabile un sistema organizzativo che preveda l’accesso in ambulatorio su appuntamento, in caso di malattie immunodepressive che esporrebbero il paziente a rischi di complicazioni o aggravamento, o, ancora, in caso di necessità di valutazione, da parte del medico, delle condizioni di vita in ambiente domestico a scopo anamnestico);
le visite domiciliari sono gratuite nei casi di urgenza e di intrasferibilità dell’assistito; nel caso in cui le condizioni dell’assistito non siano così gravi da giustificare la visita a domicilio, ma questa sia comunque stata richiesta, il professionista sanitario può chiedere un compenso;
le visite domiciliari dovranno essere effettuate nell’arco della giornata lavorativa, se la richiesta è pervenuta entro le ore 10; se sono richieste oltre tale orario, dovranno essere effettuate entro le ore 12 del giorno successivo (articolo 25 del D.P.R. n. 355 del 28 dicembre 1984).