Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce a ogni soggetto la possibilità di affidarsi a un medico di medicina generale (MMG) per l’assistenza sanitaria e le prime cure.
Più precisamente, per i bambini di età sino a sei anni il SSN garantisce l’affidamento a un medico specializzato nella tutela della salute durante l’infanzia e l’età evolutiva: il pediatra di base o di “libera scelta” (PLS).
Tale figura, come detto, è obbligatoria per tutti i bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni; è, invece, facoltativa per i bambini tra i 6 e i 14 anni. Superata tale età, i ragazzi saranno affidati a un MMG. La presa in carico dei bambini appena nati e, in particolare, entro le prime due settimane di vita, assicura che ogni bambino sia affidato a un PLS che possa seguire la sua crescita e il suo stato di salute.
Come affermato dalla Corte di Cassazione (n. 27988/2017), il MMG-PLS è un Pubblico Ufficiale che, “svolge l’attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private convenzionate”.
I PLS, al pari dei MMG, sono professionisti sanitari che prestano assistenza sanitaria sul piano nazionale e sono i soggetti con cui i pazienti, normalmente, hanno il primo contatto e che si occupano di prevenire, diagnosticare e trattare le patologie che possono influenzare la salute fisica, mentale ed emotiva dei propri assistiti. Intervengono autonomamente, oppure indirizzano il paziente verso i medici specialisti quando la questione richiede particolari approfondimenti o competenze.
Tra i compiti affidati ai PLS sono inclusi:
Trattandosi quindi di professionisti sanitari che hanno un rapporto diretto con i propri assistiti, quando ci si trova di fronte a un’emergenza pediatrica che richiederebbe l’intervento a domicilio del PLS, quest’ultimo è obbligato a intervenire?
Come anticipato, infatti, il PLS rappresenta il primo contatto del paziente ed è responsabile di decidere il piano di cura necessario a risolvere il problema rappresentato, oltre a dover decidere quale specialista coinvolgere nel caso di specie. Ciononostante, possono verificarsi delle emergenze e il PLS deve sapere come affrontarle.
La reperibilità del PLS può variare in base alle normative regionali del SSN e agli accordi locali tra i professionisti sanitari.
Secondo quanto affermato dal Ministero della Salute e dal SSN lo studio professionale di un PLS deve essere accessibile ai suoi assistiti per cinque giorni alla settimana, generalmente dal lunedì al venerdì. Questo assicura che ci sia una disponibilità regolare e prevedibile per le visite pediatriche durante la settimana lavorativa. È, inoltre, richiesto che lo studio sia aperto per almeno due fasce orarie al mattino o al pomeriggio ogni settimana per offrire flessibilità sia ai PLS sia alle famiglie, per poter accedere alle visite ambulatoriali in momenti diversi della giornata.
Generalmente, è il PLS che stabilisce i propri orari di lavoro e li comunica alla propria Azienda Sanitaria Locale (ASL) di riferimento.
In sintesi, il pediatra lavora durante le ore diurne nei giorni feriali e, in alcuni casi, per un breve periodo la mattina nei giorni prefestivi e sabato. Al di fuori di questi orari, comprese le notti, i fine settimana e i giorni festivi, la Guardia Medica Pediatrica fornisce copertura, assicurando che ci sia sempre un medico disponibile per emergenze o necessità urgenti.
In particolare, per le emergenze, il PLS deve fornire ai genitori dei propri assistiti tutte le informazioni su come accedere ai servizi di emergenza pediatrica, nel caso in cui non sia egli stesso reperibile.
Con riferimento, invece, alle visite a domicilio, nell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) è previsto che sia lasciata alla discrezionalità del PLS la valutazione della necessità dell’intervento domiciliare, condizionandolo in special modo alla “non trasportabilità” dell’assistito. Al punto 2 articolo 31 del vigente ACN si legge, infatti: “la visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria secondo la valutazione del Pediatra, avuto riguardo alla non trasportabilità dell’ammalato, deve essere eseguita di norma…”.
